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Sez. 3, Sentenza n. 11236 del 16/06/1994 Ud. (dep. 10/11/1994) Rv. 200391 - 01

Edilizia - Licenza di costruzione | Costruzione senza concessione - Mancanza di prova di un concorso - Responsabilità derivante da mera qualità di cointestatario dell'immobile - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200391-01

Edilizia - Licenza di costruzione

In mancanza di prova di un concorso nella costruzione senza concessione edilizia, non è possibile far derivare la responsabilità per tale reato dalla mera qualità di cointestatario dell'immobile oggetto dei lavori. Infatti, soggetto attivo della contravvenzione di costruzione senza concessione, ai sensi degli artt. 6 e 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, non è il proprietario in quanto tale, bensì chi dell'immobile abbia la disponibilità e, come tale, abbia dato incarico dei lavori abusivi ovvero li abbia eseguiti personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)