Sez. 3, Sentenza n. 10766 del 29/09/1999 (Rv. 530328 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Citazione del raccomandatario della nave - Omessa indicazione dell'armatore o del vettore - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Rilevabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
L'agente raccomandatario può essere convenuto in giudizio soltanto in nome dell'armatore o del vettore, nei limiti del potere rappresentativo da essi ricevuto. Ne consegue che deve considerarsi nullo, ai sensi dell'art. 163, comma terzo, n. 2 cod. proc. Civ., l'atto di citazione notificato all'agente raccomandatario, nel quale sia del tutto omessa l'indicazione delle generalità del vettore o dell'armatore, né le stesse siano desumibili dagli atti di causa, anche successivi all'atto di citazione. Tale nullità, nei procedimenti civili iniziati anteriormente al 30 aprile 1995, è rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio, e non è sanata dall'acquiescenza del raccomandatario convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)