Sez. 3, Sentenza n. 12904 del 13/07/2004 (Rv. 574487 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Raccomandatario marittimo - Rappresentanza sostanziale dell'armatore - Elemento naturale del negozio - Necessità di una espressa manifestazione di volontà in tal senso - Esclusione - Rappresentanza processuale - Effetto legale della rappresentanza sostanziale - Limiti - Estensione della previsione anche alle ipotesi di raccomandazione concernenti navi straniere - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE
Nel contratto di raccomandazione marittima la rappresentanza sostanziale costituisce un elemento naturale del negozio, ed il suo conferimento al raccomandatario si produce automaticamente per effetto di legge, indipendentemente da una specifica manifestazione della volontà della parte in tal senso, per cui l'atto compiuto dal raccomandatario produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dell'armatore purché rientri nelle sue mansioni tipiche, essendo altrimenti necessaria la "contemplatio domini", e la rappresentanza processuale è un effetto legale di quella sostanziale, per cui spetta al raccomandatario negli stessi limiti, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante processuale dell'armatore.(Fattispecie relativa ad un contratto stipulato con armatore straniero e concernente una nave straniera).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Cod. Navig. art. 289, Legge 04/02/1977 num. 135 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)