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Sez. L, Sentenza n. 12631 del 15/11/1999 (Rv. 531123 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Estensione dell'effetto sospensivo anche alla retribuzione - Previsione da parte della disciplina negoziale del rapporto - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531123-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui essa sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto - e nei termini specifici in cui lo sia - l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva (nel caso di specie, la S.C., sulla base dell'art. 95 del Regolamento del personale del Banco di Sicilia vigente all'epoca dei fatti che prevedeva la sospensione dell'obbligazione retributiva, ha ritenuto che l'esercizio del potere di sospensione cautelare era idoneo a produrre effetti estintivi della retribuzione per tutto il periodo di legittima sospensione della prestazione lavorativa)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)