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Sez. L, Sentenza n. 7303 del 17/07/1990 (Rv. 468254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PENALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONE - DURATA SUPERIORE AI DIECI GIORNI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PENALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONE - DURATA SUPERIORE AI DIECI GIORNI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale - la quale può essere disposta dal datore di lavoro nell'Esercizio del suo potere direttivo, fermo l'Obbligo di corresponsione della retribuzione - legittima anche la sospensione della contro prestazione retributiva solo se ciò sia previsto dalla disciplina collettiva, la quale peraltro non può disporre la privazione della retribuzione per un periodo più ampio di quello (non oltre dieci giorni) previsto per la sospensione disciplinare dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, non essendo rinvenibile nel vigente sistema normativo alcuna disposizione che consenta di attribuire alla sospensione cautelare effetti più ampi di quelli propri della sospensione disciplinare, la quale, a sua volta, non può debordare dai limiti imposti dalla legge. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'art. 101 del C.C.n.L. del 1980 per i dipendenti delle casse di risparmio, circa il diritto del lavoratore cautelativamente sospeso all'intera retribuzione solo in ipotesi di assoluzione per inesistenza del reato o per mancata commissione dello stesso, aveva omesso di valutare se, tenuto anche conto dell'art. 97 dello stesso contratto, che limita al tempo massimo di dieci giorni la sospensione disciplinare dal servizio con privazione della retribuzione, non incontrasse identico limite temporale la legittimità della previsione della privazione della retribuzione nei riguardi di lavoratore cautelativamente sospeso e quindi colpito dalla sanzione della sospensione disciplinare per dieci giorni). (V 2563/88, mass n 458236; (V 4432/87, mass n 453160; (V 3319/86, mass n 446292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)