Sez. L, Sentenza n. 4970 del 08/03/2006 (Rv. 587574 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Principi generali - Individuazione - Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la determinazione pattizia dei criteri di scelta del personale deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970, bensì il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggettive esigenze aziendali, limita la scelta nell'ambito di un'unità produttiva o di un settore dell'azienda. Pertanto, nel licenziamento in questione, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.(Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva ravvisato l'illegittimità di apposito accordo relativo all'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità per il licenziamento degli addetti al reparto delle attività complementari dell'imbarco e sbarco portuali e che prevedeva la possibilità della restrizione, in base ad oggettive esigenze aziendali, dell'individuazione dei mobilitandi nell'ambito di un reparto, rimanendo irrilevante la mancata comparazione degli stessi mobilitandi con i dipendenti esterni al reparto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)