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Sez. 2, Sentenza n. 5199 del 29/11/1977 (Rv. 388832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONTRO UN COAPPELLATO - COMPARSA CONTENENTE UN APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UNA PARTE DIVERSA DALL'APPELLANTE PRINCIPALE E RIMASTA CONTUMACE - NOTIFICAZIONE PERSONALE - NECESSITA - MANCANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONTRO UN COAPPELLATO - COMPARSA CONTENENTE UN APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UNA PARTE DIVERSA DALL'APPELLANTE PRINCIPALE E RIMASTA CONTUMACE - NOTIFICAZIONE PERSONALE - NECESSITA - MANCANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE.*

La comparsa di risposta, la quale contenga un appello incidentale autonomo nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale, che sia rimasta contumace, deve essere notificata personalmente a quest'ultima, con l'Obbligo per il giudice, in difetto di tale notificazione di assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. Ove a cio il giudice non provveda, si verifica nullita della sentenza, deducibile dallo interessato con ricorso per Cassazione. (V 1635/73, mass n 364505; (V 3652/72, mass n 361680).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)