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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UN COAPPELLATO - FORME.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI DI UN COAPPELLATO - FORME.*

Nel vigente sistema processuale civile, l'impugnazione proposta per prima assume sempre carattere ed effetti di impugnazione principale e determina la Costituzione del processo nel quale debbono confluire tutte le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, per mantenere l' unita del procedimento e rendere possibile la decisione simultanea. Pertanto, nel caso dell'appello, tutte le impugnazioni successive assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche, cioe proposte contro l'appellante principale per un interesse che si riferisce all'impugnazione principale, o siano invece impugnazioni incidentali autonome, cioe dirette a tutelare un interesse che non nasce dall'impugnazione principale e che si fa valere nei confronti di persona diversa dall'appellante principale, ovvero nei confronti di questo, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Se ne deduce che la proposizione dell'appello incidentale autonomo nei confronti di un coappellato puo avvenire utilizzando uno dei modi previsti dal primo comma dell'art 343 cod proc civ, ossia, fra l'altro, anche costituendosi in cancelleria mediante deposito di una comparsa di risposta, senza bisogno di notificarla all'appellato, a meno che costui non sia rimasto contumace, nel qual caso potrebbe rendersi in un secondo tempo necessario disporre, a norma dell'art 292 cod proc civ, la notificazione se la comparsa contenesse una domanda nuova. (V 3898/69, mass n 344305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)