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Sez. 3, Sentenza n. 6843 del 13/12/1982 (Rv. 424480 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONTRO UN COAPPELLATO - CONTUMACE - OMISSIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA COMPARSA DI RISPOSTA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE ALLA PARTE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424480-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONTRO UN COAPPELLATO - CONTUMACE - OMISSIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA COMPARSA DI RISPOSTA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE ALLA PARTE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Nell'ipotesi che uno degli appellati proponga nella comparsa di risposta un appello incidentale contro altro coappellato contumace, l'omissione della notificazione di detta comparsa a questo ultimo non importa l'inammissibilità del gravame che è stato, in quella Forma, ritualmente proposto, ma l'Obbligo per il giudice di assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. (V 5199/77, mass n 388832; (V 1635/73, mass n 364505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)