Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000 (Rv. 534843 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Di beni immobili - Opponibilità al fallimento del venditore - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare postula non solo che l'atto medesimo abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ., ma anche che sia trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)