Sez. 7, Ordinanza n. 22426 del 26/01/2018 Cc. (dep. 21/05/2018) Rv. 272998 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Pena minima edittale maggiore rispetto al testo anteriore alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 - la pena minima edittale di anni otto di reclusione anziché quella di sei anni prima prevista. (In motivazione la S.C. ha richiamato l'ordinanza n. 184 del 2017 con cui la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la medesima questione sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza depositata il 12 gennaio 2017).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)