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Sez. 6, Ordinanza n. 1418 del 13/12/2016 Ud. (dep. 12/01/2017) Rv. 268941 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Pena minima edittale maggiore rispetto al testo anteriore alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268941-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - la pena minima edittale di anni otto di reclusione anziché quella di sei anni introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)