diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 42507 del 12/07/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274349 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Pena minima edittale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274349-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui, prevedendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - la pena minima edittale di anni otto di reclusione, stabilisce un trattamento sanzionatorio assai più severo rispetto a quello previsto dall'art. 73, comma 5, d. P.R. cit., stante la diversità e la ben maggiore pericolosità delle fattispecie di cui al comma 1 e la possibilità per il giudice, nella determinazione della pena da applicare in concreto, di adeguare il trattamento sanzionatorio al disvalore della singola violazione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)