Sez. 2 - , Sentenza n. 717 del 12/01/2023 (Rv. 666672 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta “ad substantiam” - Necessità - “Ius superveniens” - Art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sulla forma - Esclusione - Conseguenze. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 2, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)