Sez. 3, Sentenza n. 750 del 24/01/2000 (Rv. 533097 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Istituzione del giudice di merito - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 51 del 1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado, sopprimendo il pretore e trasferendone le competenze al tribunale, allorquando in sede di legittimità venga disposta la cassazione con rinvio, la causa deve essere rimessa a quello che è attualmente il giudice d'appello contro le sentenze dell'attuale giudice di primo grado (diverso dal giudice di pace) e quindi alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emanato la sentenza; conseguentemente, cassata con rinvio la sentenza emanata in grado d'appello dal tribunale, la causa deve essere rimessa all'attuale giudice di secondo grado e quindi alla corte d'appello.
Riferimenti normativi: Legge 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 188, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 73 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)