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Sez. 2, Sentenza n. 892 del 22/01/2001 (Rv. 543403 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale, resa in grado di appello, successivamente all'istituzione del giudice unico di primo grado - Giudice di rinvio - Individuazione - Corte di appello - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543403-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 51/1998, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza del Tribunale emessa in grado di appello avverso una decisione del pretore, il giudice di pari grado a cui va rinviato il giudizio è la Corte di Appello e non il Tribunale perché: a) al Tribunale sono state trasferite le competenze del pretore il cui ufficio è stato soppresso; b) il Tribunale è rimasto giudice di appello soltanto per le sentenze del Giudice di pace e definisce come giudice di appello solo i giudizi dinanzi al medesimo pendenti alla data di efficacia del suddetto decreto ossia alla data del 2 giugno 1999; c) la Corte di appello è giudice dell'appello anche per le cause pendenti alla data del 2 giugno 1999 dinanzi al pretore o da questi definite con sentenza e non ancora appellate alla detta data.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)