Sez. U, Sentenza n. 1748 del 01/03/1985 (Rv. 439702 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA DI LAVORO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME PRIVATISTICO NON FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - APPELLO NON SPECIFICATAMENTE PROPOSTO IN MERITO ALLA PREDETTA QUALIFICAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA DI LAVORO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME PRIVATISTICO NON FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - APPELLO NON SPECIFICATAMENTE PROPOSTO IN MERITO ALLA PREDETTA QUALIFICAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Il giudicato sulla giurisdizione, ostativo a che il difetto di essa possa essere successivamente rilevato d'ufficio, si verifica, oltre che nel caso di pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, solo quando sia stata emessa nel corso del processo, e non impugnata, un'esplicita statuizione sulla giurisdizione medesima, od una pronuncia di merito che ne comporti l'implicita affermazione. Pertanto, con riguardo a domanda inerente a rapporto di lavoro subordinato, qualora il giudice di primo grado abbia qualificato il rapporto stesso come privatistico, non al fine di un'espressa pronuncia sulla giurisdizione, ma solo in relazione alla decisione nel merito della domanda stessa, l'appello proposto avverso tale decisione, ancorché non investa specificamente la qualificazione del rapporto (non costituente un capo autonomo di pronuncia), è idoneo ad impedire la formazione del suddetto giudicato, e quindi a consentire al giudice di secondo grado di declinare d'ufficio la giurisdizione. (V 6312/83, mass n 431056; (V 4739/83, mass n 429629; (V 3234/83, mass n 428130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)