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Sez. U, Sentenza n. 112 del 12/01/1987 (Rv. 449903 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA NATURA PUBBLICA DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449903-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA NATURA PUBBLICA DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa davanti al giudice ordinario, per ottenere la liquidazione di spettanze inerenti ad un rapporto di lavoro, in forza di pronuncia del medesimo giudice, passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento dei relativi diritti, resta preclusa la possibilità di dedurre la natura pubblicistica del suddetto rapporto e la sua conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l'autorità di quel giudicato, nel merito della domanda del lavoratore, si estende al presupposto dell'esistenza della giurisdizione, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno esplicitamente affermata. (V 1749/85, mass n 439703; (V 1749/85, mass n 439702; (V 6312/83, mass n 431056).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)