diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 15/02/2000 Ud. (dep. 23/03/2000) Rv. 215722 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Appello - "Per relationem" - Ammissibilità - Ipotesi - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215722-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

È legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la "ratio decidendi", sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)