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Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 22/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213643 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Censure generiche formulate contro la sentenza di primo grado - Argomentazioni del giudice di primo grado ritenute esatte e prive di vizi logici - Fattispecie: dedotta diversa interpretazione di dichiarazioni dell'imputato.
Stato
decisa il 1999-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213643-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

In tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo che la questione circa il diverso significato da attribuirsi alle sue dichiarazioni era già stata risolta dal giudice di primo grado, anche in base al più vasto compendio probatorio nel quale esse andavano ad inserirsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)