Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241062 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)