Sez. 1, Sentenza n. 13929 del 13/12/1999 (Rv. 532080 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Testo previgente al 30 aprile 1995 - Regime applicabile - Eccezione avente natura sostanziale di domanda - Carattere di novità - Conseguenze - Ammissibilità in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In tema di cessione di quote societarie, proposta, da parte dell'attore, domanda di pagamento del corrispettivo nei confronti del presunto cessionario, e sollevata da quest'ultimo eccezione di difetto di legittimazione passiva per essere altri il reale debitore, l'"eccezione" con la quale l'attore invochi la simulazione (ovvero l'intestazione fiduciaria) della successiva alienazione addotta dal convenuto integra, in realtà, gli estremi di una vera e propria "domanda", da introdursi, a pena di inammissibilità, con atto di citazione, e non anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ovvero in appello, giusta disposto dell'art. 345 vecchio testo cod. proc. civ. (che consentiva la proposizione di eccezioni nuove in quel grado di giudizio). La qualificazione di una deduzione della parte in termini di "eccezione" in senso tecnico (nel vigore dell'art. 345 vecchio testo cod. proc. civ.) presuppone, difatti, che l'eccezione stessa sia rivolta esclusivamente al fine di paralizzare la pretesa attrice fondata su di un titolo che si assuma, invece, fittizio, onde conseguire, "sic et simpliciter", il mero rigetto della domanda mentre, qualora, la questione della simulazione relativa del titolo venga dedotta dall'attore a sostegno della domanda di adempimento di un obbligo assunto dal convenuto "ex contractu" stipulata per interposta persona, l'accertamento di detta interposizione diviene esso stesso presupposto della domanda (perché rivolto ad individuare l'effettivo acquirente, obbligato al pagamento del prezzo) e la simulazione viene dedotta non mediante eccezione ma (sostanzialmente) mediante azione, ancorché la richiesta di quell'accertamento consegua all'eccezione del convenuto (secondo il quale reale contraente era a ritenersi un altro soggetto), introducendo, per l'effetto, un nuovo "thema decidendum" non dedotto con l'atto di citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)