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Sez. 2, Sentenza n. 377 del 13/01/1995 (Rv. 489679 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proponibilità - Condizioni - Questioni oggetto di specifici motivi di gravame - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489679-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Il principio della proponibilità di eccezioni nuove in tutta la fase del giudizio di appello, sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., deve essere coordinato con la norma di cui all'art. 342 stesso codice, che collega la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che, non rilevabili d'ufficio, siano state oggetto di specifici motivi di gravame; ne consegue, pertanto, che la proposizione di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di appello da parte dell'appellante costituisce esercizio del diritto di impugnazione e deve realizzarsi nella formulazione di specifici motivi di gravame, posto che alla loro stregua viene a determinarsi, in base al principio devolutivo che informa la fase d'impugnazione, l'ambito del giudizio di appello e conseguentemente il "thema decidendum", fuori del quale l'effetto del giudicato viene ad investire i punti della decisione che non siano stati oggetto delle censure dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)