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Sez. L, Sentenza n. 2144 del 11/04/1981 (Rv. 412866 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRANVIARIA NAPOLETANA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412866-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRANVIARIA NAPOLETANA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se la cosiddetta indennita di rimborso di ricchezza mobile - prevista dall'art 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e dall'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 intervenuti fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) ed i suoi dipendenti - sia o no pensionabile ai sensi dell'art 21 della legge 28 luglio 1961 n 830, il giudice del merito deve accertare, con congrua motivazione, se detta indennita presenti o meno, in concreto, i caratteri (corrispettivita e fissità per tutti gli appartenenti ad una stessa categoria) idonei a farla includere nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art 20 lettera C) della legge citata e verificare infine, la legittimita delle clausole che prevedono l'indennita stessa. (Conf 407/81, mass n 410873; (Conf 391/80, mass n 403771; (Conf 6296/79, mass n 403026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)