Sez. L, Sentenza n. 407 del 17/01/1981 (Rv. 410873 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PERSONALE DELL'AZIENDA DELLE TRANVIE URBANE DI NAPOLI - INDENNITA DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PERSONALE DELL'AZIENDA DELLE TRANVIE URBANE DI NAPOLI - INDENNITA DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Al fine di stabilire se la cosiddetta indennita di rimborso di ricchezza mobile - prevista dall'art 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e dall'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 intervenuti fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) ed i suoi dipendenti - sia o no pensionabile ai sensi dell'art 21 della legge 28 luglio 1961 n 830, il giudice del merito deve accertare, con congrua motivazione, se detta indennita presenti o meno, in concreto, i caratteri (corrispettivita e fissita per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica) idonei a farla includere nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art 20 lett C) della legge citata e verificare, inoltre, la legittimita delle clausole che prevedono l'indennita stessa. (V 2196/80, mass n 405853; (V 5096/79, mass n 401741; (Conf 391/80, mass n 403771; (Conf 17/80, mass n 403380; (Conf 6296/79, mass n 403026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)