Sez. 2, Sentenza n. 2921 del 07/10/1972 (Rv. 360656 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La sospensione necessaria del processo, ex art 295 cod proc civ, si ha soltanto in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce lo indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di tale presupposto, la sospensione cessa di essere obbligatoria, per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di Cassazione, se non per vizi di motivazione. (Conf 1604'70, mass n 347513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)