diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 14/04/2005 (Rv. 582209 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Irregolarità nella fase amministrativa del procedimento disciplinare - Onere di sollevare tali questioni "in limine" o comunque prima della decisione dell'organo disciplinare - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582209-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione medico sanitaria, ogni questione relativa ad eventuali irregolarità della fase amministrativa deve essere posta dall'interessato "in limine", o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l'insussistenza ovvero l'irrilevanza della irregolarità (nella specie, mancata presenza del relatore nella fase istruttoria). In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell'incolpato, ogni questione relativa alla validità della seduta della Commissione di disciplina deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiamata a decidere sul ricorso dell'incolpato avverso la decisione a lui contraria.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)