diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 16/11/1989 (Rv. 464254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI - IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO - LITISCONSORTI CONTUMACI - ESTENSIONE - CONTRASTO DELL'ART. 331 COD. PROC. CIV. CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI - IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO - LITISCONSORTI CONTUMACI - ESTENSIONE - CONTRASTO DELL'ART. 331 COD. PROC. CIV. CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

Nel caso d'impugnazione che sia stata proposta da uno soltanto dei soccombenti convenuti in cause inscindibili, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti degli altri litisconsorti non appellanti, i quali, anche se contumaci, restano parti nel giudizio di appello ritualmente promosso dal litisconsorte, senza che la sentenza di primo grado possa ritenersi passata in giudicato nei loro confronti. Nè detta norma è sospettabile d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 cost., per il fatto di porre a carico dell'appellante l'Onere, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, di integrare il contraddittorio anche nei confronti del soccombente litisconsorte non appellante e non solo nei confronti del litisconsorte della parte vittoriosa, atteso che tale Onere costituisce una normale conseguenza dell'impugnazione in cause inscindibili. (V 2438/88, mass n 458208; (V 903/87, mass n 450564; (V 3962/74, mass n 372537).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)