diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3962 del 04/12/1974 (Rv. 372537 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONI - INCIDENTALI - TARDIVE - DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372537-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONI - INCIDENTALI - TARDIVE - DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - AMMISSIBILITA.*

Allorquando, in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale, l'impugnazione sia stata proposta nei termini da una delle parti, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ con la chiamata in causa dei litisconsorti, i quali, anche se per essi fossero gia trascorsi i termini per proporre gravame, possono cosi partecipare al giudizio d'appello in causa inscindibile, ritualmente instaurato dal loro litisconsorte e sono, anzi, abilitati a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art 334 cod proc civ. (Conf 1496'72, mass n 358166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)