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Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008 (Rv. 602989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario - Conseguenze - Integrazione del contradditorio "iussu iudicis" - Necessità - Mancata integrazione in appello - Nullità della sentenza - Esclusione - Cassazione con rinvio ad altro giudice per provvedere all'integrazione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, "iussu iudicis", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contradditorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)