Sez. 5, Sentenza n. 2604 del 08/03/2000 (Rv. 534663 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Periodi d'imposta anteriori al 1998 - Indennità di trasferimento e simili - Contributo affitto - Tassabilità ai fini dell'Irpef.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo - affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammontare, se ricadono nei periodi d'imposta anteriori al 1998.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)