Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 28/01/2013 (Rv. 625048 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Citazione di primo grado - Qualificazione del contratto come donazione - Indicazione nell'atto di impugnazione come negozio misto con donazione - Domanda nuova in appello - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
In tema di giudizio d'appello, non costituisce domanda nuova, tale da comportare la declaratoria di inammissibilità, la qualificazione del contratto impugnato non più come donazione, secondo quanto indicato nell'atto di citazione di primo grado, ma come negozio misto con donazione, trattandosi di mera precisazione della domanda consentita in sede gravame, in quanto ne conserva sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originario e modifica solo quantitativamente, riducendolo, il "petitum", senza peraltro incidere sulla sussistenza dell'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)