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Sez. L, Sentenza n. 15101 del 10/09/2012 (Rv. 623968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Necessità - Fattispecie in tema di interposizione fittizia sul lavoro.
Stato
decisa il 2012-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto inammissibile in quanto fondata su diversa "causa petendi" la domanda in appello del lavoratore, volta a far dichiarare l'interposizione fittizia in prestazioni di lavoro, sulla base dell'assenza di una organizzazione produttiva nell'impresa asseritamente interposta, laddove in primo grado il lavoratore aveva fondato l'interposizione sulla corrispondenza delle mansioni svolte alle attività aziendali dell'interposto e non a quelle dell'interponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)