Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 16/07/1969 (Rv. 342232 - 01)
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI AMMISSIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI AMMISSIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Nel pronunziare il decreto di ammissione all'amministrazione controllata il giudice adempie all'Obbligo della motivazione solo se il provvedimento contenga l'indicazione degli elementi contabili e di fatto (risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita, allegato alla domanda) dai quali il giudice stesso abbia tratto il convincimento della temporaneita dello stato di difficolta finanziaria dello imprenditore e della possibilita di porvi rimedio entro il termine massimo di un anno, nonche l'esposizione delle ragioni che abbiano fatto ritenere l'imprenditore stesso meritevole del beneficio. (V.3416-68 mass 336495).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)