Sez. 1, Sentenza n. 3231 del 27/11/1973 (Rv. 367063 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESTREMI NECESSARI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESTREMI NECESSARI.*
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, regolato dall'art 188 legge fallimentare, deve essere, sia pure succintamente, motivato, trattandosi di provvedimento giurisdizionale. In particolare, il tribunale, nell'ammettere un'impresa alla suddetta procedura, deve indicare in base a quali elementi contabili e di fatto, risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita alligato alla domanda di ammissione, si debba ritenere che lo stato di difficolta finanziaria sia temporaneo e che a questa situazione possa rimediarsi entro il termine massimo di un anno previsto per la durata dell'amministrazione controllata. Infine, il tribunale deve, altresi, indicare quali elementi inducano al convincimento che l'imprenditore sia meritevole del beneficio. (nella specie, e stato ritenuto non sufficientemente motivato un provvedimento nel quale il tribunale aveva affermato l'esistenza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione controllata sulla base di un generico riferimento alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili esibite dall'istante). (Conf 3377/72, mass n 361223; 2618/71, mass n 353752; (Conf 2619/69, mass n 342232).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)