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Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005 (Rv. 582412 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione nel possesso - Successore a titolo particolare nel possesso - Per acquisto nel corso del giudizio di reintegrazione - Legittimazione passiva all'esecuzione forzata in virtù della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582412-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Nel caso in cui il possesso sia passato dall'autore dello spoglio ad un avente causa nel corso del giudizio di reintegrazione, l'avente causa è legittimato passivo all'esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio, in quanto la sentenza è efficace nei suoi confronti a norma del quarto comma dell'art. 111 cod. proc. civ. ed egli è il soggetto che può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l'attività oggetto dell'esecuzione (cioè, a seconda del caso concreto, la riconsegna del bene o l'esecuzione del comportamento necessario a che il possesso sia ripristinato, consista esso nel non frapporre ostacoli al suo esercizio o nel realizzare le opere a ciò necessarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)