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Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 14/02/2013 (Rv. 625219 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza di condanna alla riduzione in pristino per violazione di limite legale della proprietà - Acquisto del fondo a titolo particolare operato dopo la formazione del giudicato - Efficacia esecutiva del titolo nei confronti del successore - Configurabilità - Trasferimento del bene attuato prima del processo di esecuzione - Conseguenze - Legittimazione passiva esclusiva all'azione esecutiva - Correlazione all'effettiva disponibilità del bene - Necessità - Trasferimento del bene attuato nel corso del processo di esecuzione - Permanente validità degli atti esecutivi già compiuti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625219-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

La sentenza di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (nella specie, per l'accertata violazione del limite legale della proprietà stabilito dall'art. 913 cod. civ.), pronunciata nei confronti del dante causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell'avente causa, che abbia acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare, il fondo assoggettato all'esecuzione delle opere eliminative. Ove, tuttavia, il trasferimento del bene sia avvenuto prima dell'inizio del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare, la legittimazione passiva all'azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l'alienante condannato e l'acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; qualora, invece, la titolarità o il possesso del bene vengano trasferiti nella pendenza del processo esecutivo, gli atti già compiuti contro il dante causa conservano validità nei confronti del successore, rimanendo a quest'ultimo consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, anche in sostituzione del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)