Sez. 2, Sentenza n. 73 del 08/01/2003 (Rv. 559465 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Trasferimento del bene a terzi - Permanenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva del soggetto condannato al "facere" - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri, non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 474, 475 cod. proc. civ., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio <dante causa>. Ne consegue che, solo l'iniziativa dell'acquirente comporta la sostituzione del successore all'originario esecutato nella posizione di legittimato passivo nell'esercizio dell'azione esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)