diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014) Rv. 258435 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258435-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad incidente verificatosi all'interno di un "kartodromo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)