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Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 06/07/1966 (Rv. 323427 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SENTENZA A CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323427-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SENTENZA A CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*

Agli effetti previsti dall'art 366 n 5 cod proc civ, deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione qualora nella trascrizione della bolletta di deposito sia stata omessa solo l'indicazione della sentenza, a cui il deposito si riferisce, mentre risultano menzionati tutti gli altri dati (ufficio presso il quale il deposito e stato effettuato, numero della relativa quietanza, data e causale del versamento), essendo questi, nel loro complesso, sufficienti ed idonei a consentire l'individuazione dell'operazione e l'eventuale controllo ad opera del controricorrente. (Cfr 401/64; 2494/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)