Sez. 3, Sentenza n. 2175 del 15/09/1967 (Rv. 329324 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- RICORSO- INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- RICORSO- INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
Agli effetti previsti dall, art.366 n.5 cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione qualora nella trascrizione della bolletta di deposito sia stata omessa solo l, indicazione della sentenza, a cui il deposito si riferisce, mentre risultano menzionati tutti gli altri dati -ufficio presso il quale il deposito e stato effettuato numero della relativa quietanza, data e causale del versamento-, essendo questi, nel loro complesso, sufficienti ed idonei a consentire l, individuazione dell, operazione e l, eventuale controllo ad opera del controricorrente. Conforme alla sentenza n. 1762-66, massima n. 323427.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)