Sez. 2, Sentenza n. 4746 del 18/11/1982 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159168 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel reato di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, non basta considerare solo il valore economico della cosa ricettata, ma è necessario tener conto di tutte le circostanze previste dall'art. 133 cod. pen., da esaminare comparativamente con il parametro del valore suddetto. Pertanto l'attenuante può essere negata nel caso in cui, malgrado la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano altre circostanze, sia oggettive che soggettive (come quelle attinenti la personalità del colpevole), che impediscono di ritenere il fatto, complessivamente valutato, di particolare tenuità. (V mass n 158079; (V mass n 156807; (V mass n 155758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)