Sez. 5, Sentenza n. 102 del 29/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156807 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - "FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ" - ATTENUANTE COMUNE DEL "DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ" - ASSORBIMENTO NELLA PRIMA CIRCOSTANZA - ESCLUSIONE - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - "FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ" - ATTENUANTE COMUNE DEL "DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ" - ASSORBIMENTO NELLA PRIMA CIRCOSTANZA - ESCLUSIONE - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
L'attenuante del "fatto di particolare tenuità", prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. per il delitto di ricettazione, non si identifica con l'attenuante comune del "danno patrimoniale di speciale tenuità", di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. infatti, i criteri di valutazione per l'accertamento delle due attenuanti non sono perfettamente coincidenti, perché mentre in un caso occorre aver riguardo unicamente al danno patrimoniale subito dalla persona offesa, nell'altro è necessario riferirsi al "fatto", che deve, nel suo complesso, ossia con riguardo a tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., essere di particolare tenuità. Ne deriva il non assorbimento nell'ipotesi lieve dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e quindi la cumulabilità delle due circostanze. (Conf mass n 146637; (Conf mass n 145324; (Conf mass n 147092).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)