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Sez. 2, Sentenza n. 2638 del 05/07/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158079 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ E MODULO DI ASSEGNO.*
Stato
decisa il 1982-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158079-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ E MODULO DI ASSEGNO.*

Ai fini del riconoscimento del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 cpv. Cod. pen., il valore della cosa ricettata deve essere valutato in Unione con le altre circostanze caratterizzanti il caso concreto, con esclusione solamente di elementi di natura soggettiva. (nella fattispecie è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità nella ricettazione di un documento di identità e di un modulo di assegno, in quanto essi dovevano servire per commettere ulteriori reati). (V mass n 156807; (V mass n 155758; (V mass n 154808; (Conf mass n 152947; (Conf mass n 152076).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)