Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 01/06/1995 (Rv. 492614 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Pronunce della Commissione Tributaria Centrale - Motivazione - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Poiché alle pronuncie della Commissione Tributaria Centrale non è direttamente applicabile l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma solo l'art. 111 della Costituzione, il controllo della motivazione, in sede di legittimità, deve limitarsi alla verifica della sua esistenza effettiva, della sua non contraddittorietà, della sua non incomprensibilità (nell'affermare tale principio la Cassazione ha ritenuto del tutto sfornita di motivazione la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva dedotto dalla sola comunione la esistenza di una società di fatto tra i coniugi, che avevano proceduto alla vendita di un bene immobile; ciò perché, secondo la Cassazione, la comunione legale tra coniugi non implica l'esistenza di una società di fatto tra gli stessi).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)