Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 11/03/1996 (Rv. 496266 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Pronunce della Commissione Tributaria Centrale - Impugnabilità ex art. 111 Cost. per vizio totale di motivazione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Con riguardo al regime di esenzione I.V.A. per le cessioni all'esportazione - che viene accordato, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti dell'imponibile commisurato ai corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate nell'anno solare precedente - l'affermazione della Commissione Tributaria Centrale che le fatture acquisite dimostrano il diritto del contribuente all'esenzione si traduce in vizio totale di motivazione, rilevabile in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che tale affermazione, per la sua assoluta genericità ed in difetto di qualsiasi riferimento al contenuto della documentazione esaminata, non consente di esercitare il controllo di legittimità sulla decisione relativamente alla questione fondamentale se le esportazioni si riferiscano o meno all'anno precedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)