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Sez. 3, Sentenza n. 6962 del 22/03/2007 (Rv. 596285 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto a titolo oneroso - Contratto preliminare - Inadempimento da parte del promittente-venditore - Revocatoria della compravendita stipulata con altro soggetto - Terzo acquirente - "Consilium fraudis" - Prova.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596285-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), proposta dal promittente-acquirente in riferimento al contratto di compravendita con il quale il promittente-venditore ha alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto e sul presupposto che detto contratto sia pregiudizievole della garanzia per il credito da risarcimento del danno per inadempimento del preliminare, la prova che l'acquirente dell'immobile era a conoscenza dell'avvenuta stipula del precedente contratto preliminare, da sola, non permette di ritenere dimostrata la sussistenza del "consilium fraudis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)