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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33511 del 27/12/2018 (Rv. 651999 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Terreni lottizzati edificabili - Plusvalenze tassabili - Lottizzazione cd. "sulla carta" - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651999-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di redditi diversi, ai fini della configurabilità di una plusvalenza tassabile mediante cessione di aree lottizzate fabbricabili è sufficiente che, prima dell'alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l'utilizzazione a scopo edificatorio (cd. lottizzazione "sulla carta"), realizzandosi il vantaggio economico derivante dalla lottizzazione nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo già maggiorato per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non in quello successivo nel quale l'acquirente le realizza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)