Sez. L, Sentenza n. 6547 del 20/03/2014 (Rv. 630000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Enti lirici - Trasformazione in fondazioni di diritto privato - Effetti sul rapporto di lavoro - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 e del d.lgs. n. 368 del 2001 - Portata e limiti - Art. 3, comma 6 del d.l. n. 64 del 2010, convertito nella legge n. 100 del 2010 - Valenza meramente confermativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a termine del personale artistico da parte degli enti lirici, la disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 trova applicazione esclusivamente dopo la trasformazione di tali enti in fondazioni di diritto privato (e, dunque, a far data dal 23 maggio 1998), con esclusione, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 230 cit. relativo alle proroghe, alle prosecuzioni ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, mentre, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 giugno 2001, n. 368, i relativi rapporti di lavoro sono assoggettati alla nuova normativa, ferma l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 368, degli artt. 4 e 5 in tema di proroghe, prosecuzioni e rinnovi. Ne consegue che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2010, n. 100, nel prevedere che "alle fondazioni lirico - sinfoniche continua ad applicarsi l'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426" anche con riferimento al periodo successivo alla trasformazione in soggetti di diritto privato e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ha un valore meramente confermativo dell'inapplicabilità ai suddetti rapporti di lavoro delle norme in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato, di riassunzione del lavoratore prima della scadenza del termine minimo di legge e di assunzioni successive effettuate senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1977 num. 426 art. 3 com. 4, Legge 22/07/1977 num. 426 art. 3 com. 5, Legge 29/06/2010 num. 100 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)