Sez. 2, Sentenza n. 2543 del 07/07/1976 (Rv. 381340 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - LIMITI - BALCONI SUL CORTILE COMUNE - PERTINENZE DEI SINGOLI APPARTAMENTI - TRASFORMAZIONE DEI BALCONI IN VERANDE - NECESSITA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - LIMITI - BALCONI SUL CORTILE COMUNE - PERTINENZE DEI SINGOLI APPARTAMENTI - TRASFORMAZIONE DEI BALCONI IN VERANDE - NECESSITA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
I balconi di un edificio condominiale prospicienti sul cortile comune appartengono in via esclusiva, assieme alla colonna d'aria, soprastante a ciascuno di essi, ai proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono, in qualita di pertinenza. Ne consegue che ciascun condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprieta senza dover richiedere l'autorizzazione degli altri compartecipi imposta dal regolamento del condominio soltanto per le innovazioni delle parti comuni dell'edificio. (nella specie, la cs ha posto in evidenza che come era stato accertato dal giudice di merito, con apprezzamento incensurabile, la trasformazione del balcone in veranda non aveva comportato danni igienici ed estetici allo stabile comune ed al relativo cortile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)